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LEGGE 26 aprile 1975, n. 132

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1975.

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Testo in vigore dal:  15-5-1975

Art. 32



Ai sensi dell'articolo 36 della legge 28 febbraio 1967 n. 131, concernente disposizioni sull'assicurazione e su finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero, nonché all'assistenza ai paesi in via di sviluppo, il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato in relazione ai titoli I e II della legge stessa è fissato, per l'anno finanziario 1975, in lire 1.400 miliardi.