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LEGGE 28 febbraio 1967, n. 131

Disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè all'assistenza ai Paesi in via di sviluppo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/05/1977)
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Testo in vigore dal:  11-6-1977
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Art. 36


Il limite massimo delle garanzie da assumere a carico dello Stato, ai sensi dei titoli I e II della presente legge, è fissato annualmente con la legge di approvazione dello stato di previsione della spesa del bilancio dello Stato.
Qualora, al termine di ciascun anno finanziario, l'ammontare delle garanzie assunte nell'anno stesso risulti inferiore al limite fissato in applicazione del precedente comma, la differenza sarà portata in aumento del limite fissato per l'anno successivo.
Detta differenza potrà essere utilizzata solamente nell'esercizio in cui è stata riportata e le garanzie assunto fino alla concorrenza del suo ammontare non saranno computate ai fini del calcolo indicato nel precedente comma.
L'ammontare delle garanzie che si estinguono nello stesso anno in cui sono state assunte non viene computato ai fini dell'utilizzo delle disponibilità per l'anno medesimo e può, quindi, essere riutilizzato nel corso dell'anno stesso.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 24 maggio 1977, n. 227 ha disposto (con l'art. 38, comma 2) che trascorsi sessanta giorni dall'insediamento degli organi della sezione, di cui all'articolo 5 della stessa legge, è abrogata la presente legge.