LEGGE 18 aprile 1975, n. 110

Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/01/2022)
Testo in vigore dal: 1-2-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 11. 
                Marcatura delle armi comuni da sparo 
 
  Sulle armi prodotte, assemblate  o  introdotte  nello  Stato,  deve
essere   impressa,   senza   ritardo,   a   cura   del   fabbricante,
dell'assemblatore o dell'importatore una marcatura  unica,  chiara  e
permanente, dopo la fabbricazione, l'assemblaggio, o  l'importazione.
Tale marcatura, contenente  il  nome,  la  sigla  o  il  marchio  del
fabbricante o dell'assemblatore, il Paese o il luogo di fabbricazione
o assemblaggio, il numero  di  serie  e  l'anno  di  fabbricazione  o
assemblaggio, qualora lo stesso non faccia parte del numero di  serie
e, ove possibile, il modello, deve essere impressa sul telaio  o  sul
fusto o su un'altra parte dell'arma, di cui all'articolo 1-bis, comma
1, lettera b), del decreto legislativo  30  dicembre  1992,  n.  527.
Puo', altresi', essere apposto il marchio del produttore. Nel caso in
cui una parte dell'arma sia di dimensioni troppo ridotte  per  essere
provvista della marcatura in conformita' del presente articolo,  essa
e' contrassegnata almeno da  un  numero  di  serie  o  da  un  codice
alfanumerico o digitale. Un numero progressivo deve, altresi', essere
impresso sulle canne intercambiabili di armi. Il calibro deve  essere
riportato almeno sulla canna. Ogni marcatura deve essere  apposta  su
una  parte  visibile  dell'arma  o  facilmente  ispezionabile   senza
attrezzi. A cura del Banco nazionale di prova deve essere apposta  la
sigla della Repubblica italiana e l'indicazione dell'anno in  cui  e'
avvenuta l'introduzione dell'arma nel territorio nazionale, salvo che
l'indicazione dello Stato membro dell'Unione  europea  importatore  e
l'anno di importazione siano gia' stati apposti  dal  medesimo  Stato
membro dell'Unione europea. Nei trasferimenti  di  armi  da  fuoco  o
delle loro parti dalle  scorte  governative  ad  usi  permanentemente
civili, le armi sono provviste della marcatura unica,  ai  sensi  del
presente comma, che consente di identificare l'ente che  effettua  il
trasferimento.((La  marcatura  e'  eseguita   in   conformita'   alle
specifiche tecniche di cui all'allegato  annesso  alla  direttiva  di
esecuzione (UE) n. 2019/68)). 
  Oltre ai compiti previsti dall'articolo 1 della legge  23  febbraio
1960, n. 186, il Banco nazionale  di  prova  di  Gardone  Valtrompia,
direttamente o a mezzo delle sue sezioni, accerta che le  armi  o  le
canne presentate rechino le indicazioni prescritte nel primo comma  e
imprime uno speciale  contrassegno  con  l'emblema  della  Repubblica
italiana e la sigla di identificazione del  Banco  o  della  sezione.
L'operazione deve essere annotata con  l'attribuzione  di  un  numero
progressivo in apposito registro da tenersi a cura del Banco o  della
sezione. I dati contenuti nel  registro  sono  comunicati,  anche  in
forma telematica, al Ministero dell'interno. 
  Le armi comuni da sparo prodotte all'estero recanti  i  punzoni  di
prova di uno dei banchi riconosciuti per legge  in  Italia  non  sono
assoggettate  alla  presentazione  al  Banco  di  prova  di   Gardone
Valtrompia quando rechino i  contrassegni  di  cui  al  primo  comma.
Qualora l'autorita' di pubblica sicurezza, nell'ambito dell'attivita'
di controllo, abbia motivo di ritenere che le armi di cui al presente
comma, introdotte nel territorio dello Stato non siano corrispondenti
al prototipo o all'esemplare iscritto al catalogo nazionale,  dispone
che il detentore inoltri l'arma stessa al Banco nazionale  di  prova,
che provvede alle verifiche di conformita' secondo  le  modalita'  di
cui all'articolo 14. 
  Qualora manchino sulle armi prodotte all'estero i segni  distintivi
di cui al comma precedente, l'importatore  deve  curare  i  necessari
adempimenti. 
  In caso di mancanza anche di uno degli elementi indicati nel  primo
comma il Banco o la sezione provvede ad apporli, in base  a  motivata
richiesta  degli  aventi  diritto,  vistata  dall'ufficio  locale  di
pubblica sicurezza o in mancanza dal comando dei carabinieri.  A  tal
fine, in  luogo  del  numero  di  matricola  e'  impresso  il  numero
progressivo di iscrizione dell'operazione  nel  registro  di  cui  al
secondo comma. 
  Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano  altresi'  alle
armi  comuni  da  sparo  ed  alle  canne  intercambiabili   importate
dall'estero.  Si  osservano  a  tal  fine  le  modalita'  di  cui  al
successivo articolo 13. 
  Le norme del presente articolo relative alla apposizione sulle armi
del numero di iscrizione  nel  catalogo  nazionale,  si  applicano  a
decorrere dalla data indicata nel  decreto  ministeriale  di  cui  al
precedente articolo 7, settimo comma, n. 1). 
  Entro il termine di un anno dalla data indicata nel decreto di  cui
al precedente comma debbono essere presentate al Banco  nazionale  di
prova o alle sue sezioni, ove mancanti del numero di  matricola,  per
l'apposizione di quest'ultimo a norma del quinto comma: 
    le armi comuni da sparo prodotte nello Stato  o  importate  prima
dell'entrata in vigore della presente legge, con esclusione di quelle
prodotte o importate anteriormente al 1920; 
    le armi portatili da  fuoco  di  cui  al  precedente  articolo  1
appartenenti a privati di cui e' consentita la detenzione. 
  Per il compimento delle operazioni previste dal presente  articolo,
al Banco nazionale di prova, oltre al diritto fisso, da  determinarsi
secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della citata  legge  23
febbraio  1960,  n.  186,  e'  concesso  una  tantum  un   contributo
straordinario di  270  milioni  di  lire  a  carico  dello  stato  di
previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio  e
dell'artigianato. 
  Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  32,  nono  e  decimo
comma, e'  consentita  la  rottamazione  delle  armi,  loro  parti  e
relative munizioni, nonche' la sostituzione della parte  di  arma  su
cui e' stata apposta la marcatura qualora  divenga  inservibile,  per
rottura  o   usura,   previo   versamento   delle   stesse   a   cura
dell'interessato, per la rottamazione, al  Comando  o  Reparto  delle
Forze Armate competente per la rottamazione delle armi o  altro  ente
di diritto pubblico sottoposto alla  vigilanza  del  Ministero  della
difesa. Resta ferma la facolta' del detentore di sostituire la  parte
di arma inservibile, per rottura o usura, oggetto della  rottamazione
con una corrispondente parte nuova recante la prescritta marcatura. 
  All'onere  di  270  milioni  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di
previsione  del  Ministero  del  tesoro  per  l'anno  1980,  all'uopo
utilizzando parte  dell'accantonamento  predisposto  per  il  rinnovo
della convenzione di Lome'. 
  Il Ministro del tesoro e'  autorizzato  ad  apportare,  con  propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.