LEGGE 14 aprile 1975, n. 103

Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/02/2023)
Testo in vigore dal: 1-1-2007
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 19
La  societa'  concessionaria,  oltre che alla gestione dei servizi in
concessione, e' tenuta alle seguenti prestazioni:
    a)  a  sistemare,  secondo  piani tecnici approvati dal Ministero
delle   poste   e   delle  telecomunicazioni,  le  reti  trasmittenti
televisive  nelle  zone  di  confine  bilingui, per renderle idonee a
ritrasmettere programmi di organismi esteri confinanti; ad attuare la
ristrutturazione  ed  assumere  la  gestione  degli impianti di terzi
eventualmente  ad essa affidati, esistenti in dette zone alla data di
entrata in vigore della presente legge;
    b)  a  predisporre  annualmente, sulla base delle direttive della
Presidenza   del  Consiglio  dei  Ministri,  sentita  la  Commissione
parlamentare  per  l'indirizzo  generale  e  la vigilanza dei servizi
radiotelevisivi,  programmi  televisivi  e  radiofonici  destinati  a
stazioni radiofoniche e televisive di altri Paesi per la diffusione e
la  conoscenza  della  lingua e della cultura italiana nel mondo e ad
effettuare,  sentita la stessa Commissione parlamentare, trasmissioni
radiofoniche speciali ...
    c) ad effettuare trasmissioni radiofoniche e televisive in lingua
tedesca  e ladina per la provincia di Bolzano, in lingua francese per
la regione autonoma Valle d'Aosta ed in lingua slovena per la regione
autonoma Friuli-Venezia Giulia.((14))
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AGGIORNAMENTO (14)
  La  L.  27  dicembre  2006, n. 296 ha disposto (con l'art. 1, comma
1248)  che  "Le  convenzioni  aggiuntive di cui agli articoli 19 e 20
della  legge  14  aprile  1975, n. 103, approvate fino al 31 dicembre
2005, sono prorogate fino al 31 dicembre 2006."