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LEGGE 1 marzo 1975, n. 44

Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/1999)
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Testo in vigore dal:  28-3-1975

Art. 2


Il Ministro per i beni culturali e ambientali, in deroga alle vigenti disposizioni ed in particolare a quelle contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, è autorizzato a bandire pubblici concorsi, con termini abbreviati da stabilirsi nei relativi bandi, per l'assunzione del personale in relazione alle vacanze esistenti nei ruoli organici dell'Amministrazione delle antichità e belle arti di cui alla tabella B del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, dopo l'applicazione dell'articolo 1 della presente legge.
Entro otto mesi dalla data di pubblicazione del decreto che approva la graduatoria, l'amministrazione è tenuta ad assumere, oltre ai vincitori, gli idonei nell'ordine della graduatoria ed entro il limite dei posti disponibili.
L'amministrazione è autorizzata a procedere all'espletamento dei concorsi se entro quindici giorni dall'inoltro dei relativi bandi agli organi di controllo non sia stato rifiutato il visto della Corte dei conti.
Gli impiegati nominati in prova vengono assunti in servizio, anche prima della registrazione da parte della Corte dei conti del relativo decreto di nomina.