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LEGGE 10 ottobre 1974, n. 496

Disposizioni a favore di categorie del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/03/2001)
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Testo in vigore dal:  17-3-2001
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Art. 7


Agli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza arruolati in virtù del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 106, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 687, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa viene ricostruita la carriera secondo le disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1963, n. 225 e 23 gennaio 1968, n. 22, riconoscendo il servizio prestato e l'anzianità di grado rivestito nella polizia ausiliaria o nelle forze armate di provenienza. (1)
Le stesse norme si applicano a favore dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518.
I benefici conseguenti all'applicazione delle suddette norme sono attribuiti a richiesta degli interessati e con decorrenza dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio, fermo restando i limiti di età del grado rivestito prima della ricostruzione della carriera.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si estendono al personale delle suindicate categorie che sia cessato dal servizio ai soli effetti del trattamento di quiescenza.
((3))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 12 aprile 1976, n. 205 ha disposto (con l'art. 3) che "Le disposizioni contenute nel primo comma dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, si applicano a favore dei militari, sottufficiali e ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, partigiani di cui al decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518".
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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 26 febbraio 2001, n. 30 ha disposto (con l'art. 5, comma 1) che "1. L'articolo 7 della legge 10 ottobre 1974, n. 496, come integrato dall'articolo 3 della legge 12 aprile 1976, n. 205, deve essere interpretato nel senso che, in favore del personale ivi previsto del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e della Polizia di Stato, viene ricostruita la carriera, all'atto della cessazione del servizio, riconoscendo il grado effettivamente rivestito nella Polizia ausiliaria o nelle Forze armate di provenienza durante la guerra come base di partenza della ricostruzione di carriera stessa, a prescindere dai ruoli di inquadramento e dal grado rivestito successivamente dallo stesso personale nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e nella Polizia di Stato".