stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 luglio 1974, n. 722

Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei ritrovati vegetali, adottata a Parigi il 2 dicembre 1961 e dell'atto addizionale, recante modifiche alla convenzione stessa, adottato a Ginevra il 10 novembre 1972.

Testo in vigore dal:  12-2-1975

Art. 4


Il decreto di cui all'articolo precedente dovrà rispondere ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) l'applicabilità alle invenzioni concernenti le nuove varietà vegetali nel campo delle piante vascolari atte ad avere applicazioni agricole o industriali delle disposizioni contenute nel regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e nel regolamento approvato con regio decreto 5 febbraio 1940, n. 244, e successive integrazioni e modificazioni, in quanto non contrastino con quelle della convenzione;
b) la possibilità per diritti esclusivi conferiti al costitutore della varietà vegetale, oggetto di brevetto, di essere fatti valere unicamente nei confronti del materiale di propagazione e di riproduzione della varietà brevettata, fatta eccezione per le novità vegetali destinate prevalentemente ad uso ornamentale per le quali i diritti esclusivi potranno essere esercitati anche sulle novità vegetali stesse;
c) la determinazione dei requisiti e delle condizioni di brevettabilità delle nuove varietà vegetali la quale non dovrà estendersi ai processi essenzialmente biologici per la costituzione delle varietà stesse;
d) la non applicabilità ai brevetti per ritrovati vegetali dell'articolo 5 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127;
e) la determinazione dei generi e specie vegetali che, sin dall'entrata in vigore della convenzione, potranno beneficiare della protezione, dando facoltà al Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato di estendere successivamente, mediante decreto da emanare di concerto con il Ministro per l'agricoltura e le foreste, la protezione ad altri generi e specie;
f) l'obbligo da parte del costitutore di attribuire alla varietà vegetale da brevettare, una particolare denominazione;
g) la regolamentazione delle interferenze fra l'uso di tale denominazione e i diritti derivanti da marchi d'impresa dei quali sia eventualmente titolare il costitutore per la stessa varietà vegetale e per varietà similari;
h) la determinazione delle procedure alle quali lo Ufficio centrale brevetti e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste dovranno attenersi per l'esame delle domande di brevetto per ritrovati vegetali, al fine di accertare se sussistono i requisiti e le condizioni per la concessione del brevetto richiesto;
i) la determinazione delle modalità con le quali saranno messe a disposizione del pubblico, presso l'Ufficio centrale brevetti le domande di brevetto per ritrovati vegetali e gli allegati relativi per consentire ai terzi interessati di presentare eventuali osservazioni in merito;
l) la determinazione della durata del brevetto in trenta anni per le piante a fusto legnoso, e in quindici anni per tutte le altre specie e decorrenza della durata stessa dalla data di concessione del brevetto, fermo restando che gli effetti giuridici dello stesso risaliranno alla data di deposito della domanda;
m) la determinazione delle cause di nullità e di decadenza dei brevetti per ritrovati vegetali;
n) l'applicabilità delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 849, qualora il materiale di propagazione e di moltiplicazione non venga messo in commercio o comunque a disposizione degli utenti in misura adeguata ai bisogni del Paese e istituzione di licenze obbligatorie speciali per l'uso non esclusivo delle varietà vegetali brevettate utilizzabili in vista di necessità dell'alimentazione umana o del bestiame, nonché di usi terapeutici o della produzione di medicinali, a condizione che sia corrisposto un equo compenso al titolare del brevetto;
o) la facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di avvalersi, per tutti gli accertamenti necessari, dell'opera di istituti di sperimentazione agraria e forestale e di istituti universitari.