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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 febbraio 1968, n. 849

Applicazione delle norme della convenzione per la protezione della proprietà industriale, firmata a Lisbona il 31 ottobre 1958, e ratificata con la legge 4 luglio 1967, n. 676.

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Testo in vigore dal:  15-8-1968

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, contenente il testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali;
Visto l'art. 3 della legge 4 luglio 1967, n. 676, con il quale il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, nel termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa, norme aventi valore di legge ordinaria per l'applicazione, fra l'altro, della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 20 marzo 1883, riveduta a Bruxelles, a Washington, a L'Aja, a Londra e a Lisbona, stabilendo, inoltre, i compiti delle singole amministrazioni nell'esecuzione delle disposizioni di detta convenzione e le norme di carattere procedurale relative;
Considerata la necessità di emanare norme per l'applicazione, in particolare, delle disposizioni contenute nell'art. 5, lett. a) numeri 3 e 4, della citata convenzione, armonizzando, in conseguenza, con dette disposizioni quelle contenute nell'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, ed integrando, inoltre, le voci della tabella A allegata al regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, modificata, ultimamente, dalla tabella allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo 1961, n. 121;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri per gli affari esteri, per la grazia e giustizia, per le finanze, per il tesoro, per la difesa, per la pubblica istruzione, per i trasporti e l'aviazione civile, per l'agricoltura e le foreste, per il commercio con l'estero; Decreta:

Art. 1


L'art. 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, è sostituito dal seguente:
"Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o più licenziatari non abbia attuato nel territorio dello Stato l'invenzione brevettata, o l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese, può essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta.
La licenza obbligatoria di cui al precedente comma può ugualmente venire concessa:
1) qualora l'attuazione dell'invenzione sia stata, per oltre tre anni, sospesa o ridotta a una misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del paese);
2) se l'invenzione protetta da brevetto non possa essere utilizzata senza pregiudizio dei diritti relativi a un brevetto rilasciato in base a domanda precedente. In tal caso la licenza può essere rilasciata al titolare del brevetto posteriore nella misura necessaria a sfruttare l'invenzione, purché questa rappresenti, rispetto all'oggetto del precedente brevetto, un notevole progresso tecnico. Se le due invenzioni hanno lo stesso fine industriale, la licenza obbligatoria è concessa soltanto con riserva della concessione di una licenza sul brevetto posteriore a favore del titolare del brevetto anteriore, qualora questi presenti istanza per l'apposizione della riserva stessa.

Chiunque domandi la concessione di una licenza obbligatoria ai sensi dei precedenti commi deve provare di essersi preventivamente rivolto al titolare del brevetto e di non aver potuto ottenere da questi una licenza contrattuale a eque condizioni.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle invenzioni brevettate appartenenti all'amministrazione militare e a quelle tenute segrete ai sensi dell'articolo 41 del presente decreto".