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LEGGE 27 giugno 1974, n. 247

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/02/1980)
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Testo in vigore dal:  7-2-1980

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 2 maggio 1974, n. 115, recante norme per accelerare i programmi di edilizia residenziale, con le seguenti modificazioni:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:
L'articolo 38 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, è sostituito dal seguente:
"Le disposizioni dell'articolo 11 della legge 18 aprile 1962, n. 167, sono sostituite dalle norme del presente articolo.
I piani nonché i loro aggiornamenti di cui al precedente articolo 31 hanno efficacia per quindici anni dalla data del decreto di approvazione, salvo il disposto del secondo comma dell'articolo 9 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e sono attuati a mezzo di programmi pluriennali i quali debbono indicare:
a) l'estensione delle, aree di cui si prevede l'utilizzazione e la correlativa urbanizzazione;
b) la individuazione delle aree da cedere in proprietà e di quelle da concedere in superficie, entro i limiti stabiliti dall'articolo 35 della presente legge, qualora alla stessa non si provveda per l'intero piano di zona;
c) la spesa prevista per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria e delle opere di carattere generale;
d) i mezzi finanziari con i quali il comune o il consorzio intendono far fronte alla spesa di cui alla precedente lettera c).
I programmi di attuazione e le varianti di aggiornamento annuale sono approvati con deliberazione del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio dei comuni immediatamente esecutiva e soggetta al solo controllo di legittimità.
In assenza del programma o della individuazione di cui alla lettera b) del precedente secondo comma la utilizzazione delle aree può avvenire esclusivamente in regime di superficie e la relativa determinazione è vincolante in sede di approvazione dei programmi pluriennali di attuazione".

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:
Qualora entro sei mesi dall'entrata in vigore delle presenti norme ovvero dall'approvazione del piano di zona il comune o il consorzio dei comuni non provveda agli adempimenti di cui al precedente articolo 1, la regione è tenuta ad adottare i provvedimenti necessari per la nomina di un commissario cui spetta procedere agli stessi adempimenti ed al quale, nello svolgimento di queste funzioni, competono tutti i poteri degli organi dell'ente. I provvedimenti adottati dal commissario sono esecutivi e soggetti al solo controllo di legittimità.

All'articolo 3 il primo comma è sostituito dal seguente:
Gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale possono essere localizzati anche nell'ambito del piano di zona adottato e non ancora approvato con le modalità di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sulle aree così individuate viene concesso il diritto di superficie.

al secondo comma è soppresso il primo periodo;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

La indicazione delle aree effettuata ai sensi dell'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, comporta la dichiarazione di pubblica utilità di tutte le opere che sulle stesse devono essere eseguite e di urgenza e indifferibilità dei relativi lavori.

All'articolo 4 è premesso il seguente comma:
Le disposizioni contenute nel titolo II della legge 22 ottobre 1971, n. 865, relative alla determinazione dell'indennità di espropriazione, si applicano a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni o di altri enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali.
le parole: Fino all'entrata in vigore, sono sostituite dalle seguenti: in carenza; dopo la parola: espropriazione, sono inserite le seguenti: e di occupazione.
((1))


All'articolo 8 il primo comma è sostituito dal seguente:
Con delibera del consiglio comunale o dell'assemblea del consorzio di comuni nel cui territorio è prevista la realizzazione di interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, sono indicate ai soggetti incaricati della attuazione dell'intervento, entro sessanta giorni dalla richiesta, le aree comprese nei piani di zona di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, sulle quali va localizzato l'intervento medesimo.

al secondo comma dopo la parola: provvede, sono aggiunte le seguenti: entro i successivi sessanta giorni.

il terzo comma è soppresso;

è aggiunto, in fine, il seguente comma:

I provvedimenti con i quali vengono indicate le aree legittimano i soggetti di cui al primo comma a richiedere il decreto di accesso per dar corso agli adempimenti preliminari per la procedura espropriativa e la progettazione delle opere.

Dopo l'articolo 8, è inserito il seguente articolo 8-bis:
Le aree assegnate dal comune o dal consorzio di comuni a cooperative edilizie prima dell'entrata in vigore della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e cedute dal comune o dal consorzio entro il 31 dicembre 1973 vengono mantenute nel regime in cui sono state assegnate e per la utilizzazione delle stesse viene stipulata una convenzione ai sensi dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n.
865.
In tal caso la delibera di cui al settimo comma del citato articolo 35, che il comune o il consorzio è tenuto ad adottare entro sei mesi dalla entrata in vigore delle presenti norme, abilita la cooperativa che si impegni ad accettare il contenuto della convenzione ad iniziare i lavori prima della stipulazione della convenzione stessa.

All'articolo 9 il primo comma è sostituito dal seguente:
Gli istituti autonomi per le case popolari, i quali ai sensi dell'articolo 60 della legge 22 ottobre 1971, numero 865, intendono procedere direttamente all'acquisizione mediante esproprio delle aree loro indicate, ne fanno richiesta al comune o al consorzio dei comuni. Ove entro sessanta giorni dalla comunicazione il comune o il consorzio non abbia comunicato un motivato rifiuto, la richiesta si intende accolta.

il secondo comma è soppresso.

All'articolo 10, dopo le parole: abilita l'ente, sono inserite le seguenti: che s'impegni ad accettare il contenuto della convenzione; dopo le parole: stipulazione della convenzione, è aggiunta la seguente: stessa.

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:
Per gli interventi di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale, il sindaco trasmette la domanda di licenza edilizia entro quindici giorni dalla presentazione della stessa alla commissione edilizia, ai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano i loro pareri, e al competente comandante dei vigili del fuoco. La commissione edilizia, integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità o da loro rappresentanti, nei casi in cui le norme vigenti prescrivano il loro parere, nonché dal competente comandante dei vigili del fuoco o da un suo rappresentante, esprime il proprio parere entro trenta giorni dalla trasmissione della domanda. Il sindaco decide sulla domanda nei quindici giorni successivi. Il provvedimento con cui viene negato il rilascio della licenza specifica i motivi del diniego.
Il parere della commissione di cui al comma precedente sostituisce tutti i pareri ed i nulla-osta richiesti dalle vigenti disposizioni di legge ai fini del rilascio della licenza edilizia.
Qualora i sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità od i loro rappresentanti in seno alla commissione edilizia non diano parere favorevole al rilascio della licenza edilizia, il termine per provvedere sulla domanda di licenza è sospeso per quarantacinque giorni.
Trascorso tale termine senza che il Consiglio superiore delle antichità e belle arti abbia espresso motivato parere negativo, il sindaco provvede.

All'articolo 12 le parole: il 31 dicembre 1973, sono sostituite dalle seguenti: la data di entrata in vigore delle presenti norme.

All'articolo 13, primo comma, dopo le parole: legge 18 aprile 1962, n. 167, sono aggiunte le seguenti: e nelle zone di cui all'articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

L'articolo 15 è soppresso.
All'articolo 16, secondo capoverso, dopo le parole: rappresentante dell'ente medesimo, sono aggiunte le seguenti: , o a favore dell'impresa esecutrice dei lavori, in base a delegazione di pagamento rilasciata dall'ente mutuatario alla Cassa depositi e prestiti, all'atto della stipulazione del mutuo o successivamente.

All'articolo 17, primo comma, le parole: fruenti di contributo statale, sono sostituite dalle seguenti: a totale carico dello Stato o della regione o comunque fruenti di contributo statale o regionale;
alla fine del medesimo comma le parole: salvo approvazione da parte della stazione appaltante, sono sostituite dalle seguenti: L'aumento dovrà comunque essere mantenuto entro un limite massimo, fissato preventivamente con scheda segreta.

All'articolo 19, primo comma, le parole: lire 2 miliardi, sono sostituite dalle seguenti: lire 5 miliardi.

All'articolo 22, le parole: possono essere, sono sostituite dalla seguente: sono.

All'articolo 23 è aggiunto, in fine, il seguente comma:
Il Ministro per i lavori pubblici in ordine ai trasferimenti del personale di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036, istituisce presso il Ministero dei lavori pubblici apposita commissione consultiva in cui siano rappresentate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Dopo l'articolo 24 è inserito il seguente articolo 24-bis:
La Cassa depositi e prestiti accrediterà agli Istituti autonomi per le case popolari, secondo le istruzioni del Ministro per i lavori pubblici su conforme parere del Comitato per l'edilizia residenziale, i fondi necessari alla realizzazione degli interventi.
È soppresso il quarto comma dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1036.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 27 giugno 1974

LEONE RUMOR - LAURICELLA - COLOMBO - GIOLITTI - BERTOLDI

Visto, il Guardasigilli: ZAGARI

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AGGIORNAMENTO (1)

La Corte Costituzionale con sentenza 25-30 gennaio 1980, n. 5 (in G.U. 1a s.s. 06/02/1980, n. 36) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge 27 giugno 1974, n. 247 nella parte in cui, convertendo in legge, con modificazioni, il d.1. 2 maggio 1974, n. 115, ne modifica l'art. 4, estendendo l'applicazione delle disposizioni dell'art. 16, commi cinque, sei e sette della legge n. 865 del 1971 a tutte le espropriazioni comunque preordinate alla realizzazione di opere o di interventi da parte dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni o di altri
enti pubblici o di diritto pubblico anche non territoriali."