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LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal:  24-1-2006
aggiornamenti all'articolo

Art. 4

Comitati provinciali


Ogni comitato provinciale è composto:
a) dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di presidente;
b) dal funzionario preposto all'ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione del capoluogo in cui ha sede il comitato, con funzioni di vicepresidente;
c) da un funzionario della prefettura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
d) da un funzionario dell'intendenza di finanza;
e) da due rappresentanti della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo in cui ha sede il comitato;
f) da sei rappresentanti delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali di cui al precedente articolo 3;(11)
g) da un esperto.
I componenti del comitato provinciale sono nominati con decreto del Ministro dei trasporti; quelli di cui alle lettere c), d), e), f) e g) durano in carica cinque anni e possono essere confermati per una sola volta.
Le nomine avvengono su designazione:
del prefetto, per il componente di cui alla lettera c);
della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, per i componenti di cui alla lettera e);
delle associazioni locali per i componenti di cui alla lettera f);
della giunta provinciale per il componente di cui alla lettera g).
Ogni comitato elegge un secondo vicepresidente, scelto tra i rappresentanti indicati nella lettera f).
((18))
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AGGIORNAMENTO (11)

Il Decreto 2 febbraio 1994 (in G.U. 11/02/1994, n. 34) ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il numero dei rappresentanti delle associazioni locali di categoria in seno ai comitati provinciali per l'albo, fissato in sei unità dall'art. 4, primo comma, lettera f), della legge 6 giugno 1974, n. 298, è aumentato a otto unità, due delle quali riservate di diritto agli organismi provinciali delle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo".
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AGGIORNAMENTO (18)

Il D.Lgs. 21 novembre 2005, n. 284 ha disposto (con l'art. 14, comma 1, lettera a)) che il presente articolo è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui agli articoli 7 e 13 dello stesso decreto legislativo.