LEGGE 6 giugno 1974, n. 298

Istituzione dell'albo nazionale degli autotrasportatori di cose per conto di terzi, disciplina degli autotrasporti di cose e istituzione di un sistema di tariffe a forcella per i trasporti di merci su strada.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2016)
Testo in vigore dal: 6-3-1992
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                              Art. 31. 
                             Definizione 
 
  Il trasporto di cose in conto proprio e' il trasporto  eseguito  da
persone  fisiche  ovvero  da  persone  giuridiche,  enti  privati   o
pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie,  quando
concorrano tutte le seguenti condizioni: 
    ((a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in  usufrutto
delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o  pubblici  che  lo
esercitano o da loro acquistati con  patto  di  riservato  dominio  o
presi in locazione con facolta' di compera  oppure  noleggiati  senza
conducenti nel  caso  di  veicoli  di  peso  totale  a  pieno  carico
autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i  preposti  alla  guida  ed
alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare
della licenza, risultino lavoratori dipendenti;)) 
    b)  il  trasporto  non   costituisca   attivita'   economicamente
prevalente e rappresenti solo un'attivita' complementare o accessoria
nel quadro dell'attivita' principale delle persone,  enti  privati  o
pubblici predetti. Il  regolamento  di  esecuzione  specifichera'  le
condizioni che  debbono  ricorrere  affinche'  il  trasporto  sia  da
considerare  attivita'  complementare  o  accessoria   dell'attivita'
principale; 
    c) le merci trasportate appartengano alle  stesse  persone,  enti
privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese  in
comodato, prese in locazione o  debbano  essere  da  loro  elaborate,
trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute  in  deposito  in
relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad
acquistare o a vendere.