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LEGGE 19 dicembre 1973, n. 837

Ulteriori interventi a favore della zona del Vajont.

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Testo in vigore dal:  13-1-1974

Art. 2


Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato di 3 milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di lire 2 milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire 1 milione per la ipotesi di cui al secondo comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1 gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963.
Alla spesa derivante dall'applicazione del comma precedente si farà fronte con i fondi di cui all'articolo 5 della presente legge.