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LEGGE 4 novembre 1963, n. 1457

Provvidenze a favore delle zone devastate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/05/1983)
Testo in vigore dal:  2-6-1983
aggiornamenti all'articolo

Art. 4


A favore dei proprietari di unità immobiliari aventi non più di tre vani utili e destinate ad uso di abitazione, site nelle località indicate nell'articolo 1 e rimaste distrutte o danneggiate per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963, il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a provvedere alla concessione di contributi, entro il limite massimo di lire 5.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di tre vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715. (8) (10) (11)
((12))

Al proprietario di una sola unità immobiliare distrutta o danneggiata che avesse non più di tre vani utili, e destinata ad uso di abitazione della propria famiglia che sia composta di almeno sei membri, possono essere concessi contributi, nel limite massimo di lire 7.000.000, in misura pari alla spesa occorrente per la costruzione di una unità immobiliare della consistenza di cinque vani e accessori, e rispondente alle caratteristiche indicate nell'articolo 2 della legge 10 agosto 1950, n. 715. (8) (10) (11)
((12))

Ai proprietari di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero da quattro a sette vani utili possono essere concessi contributi per la ricostruzione dell'unità distrutta o danneggiata entro il limite massimo di lire 8.000.000. (8) (10) (11)
((12))

Per la ricostruzione di unità immobiliari destinate ad uso di abitazione che avessero più di sette vani utili possono essere concessi dagli istituti di credito fondiario, per la parte di spesa eccedente il contributo di cui al precedente comma e fino a lire 12 milioni, mutui di favore al 3 per cento ammortizzabili in 35 anni.
I mutui stessi non possono superare, per interessi, diritti di commissione e spese in genere, il 3 per cento annuo e sono garantiti da ipoteca legale di primo grado fino a concorrenza dell'ammontare del mutuo.
Per la ricostruzione di fabbricati di proprietà privata di qualsiasi natura, compresi i fabbricati rurali, non destinati ad uso di abitazione sono accordati contributi entro il limite massimo di lire 4.000.000 per unità e, per la parte di spesa di ricostruzione eccedente il contributo fino a lire 12.000.000, possono essere concessi, da parte degli istituti indicati al quarto comma del presente articolo, mutui di favore alle condizioni sopra specificate. (8) (10) (11)
((12))

Il contributo o il finanziamento di cui ai commi precedenti sono concessi a ciascun proprietario per non più di una unità immobiliare. Per ogni altra unità immobiliare, avente qualsiasi destinazione, il contributo è concesso nel limite massimo di lire 5.000.000. (8) (10) (11)
((12))

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per la costruzione in nuova sede dei fabbricati di proprietà privata, che, pure se indenni, dovranno essere abbandonati a seguito del trasferimento di centri abitati a norma dell'articolo 3.
I contributi di cui ai commi precedenti saranno concessi anche ai proprietari che intendano ricostruire le unità immobiliari distrutte o trasferite in Comune diverso da quello su cui insistevano, purché nell'ambito del territorio dei Comuni di cui all'articolo 1 o inclusi nei comprensori di cui all'articolo 3.
((I contributi previsti dalla presente legge possono essere ceduti a favore di terzi residenti o di coloro che stabiliscono la propria residenza nei comuni di cui all'articolo 1 della presente legge.
Decade dal contributo chi si rende cessionario dei diritti spettanti a più di un danneggiato))
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AGGIORNAMENTO (8)
La L.19 dicembre 1973, n. 837 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificato dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni e integrazioni, è elevato di 3 milioni per le ipotesi di cui al primo e settimo comma, di lire 2 milioni per le ipotesi di cui al terzo e sesto comma e di lire 1 milione per la ipotesi di cui al secondo comma, in favore dei proprietari che, alla data del 1 gennaio 1973, non abbiano iniziato o non abbiano completato la ricostruzione delle unità immobiliari distrutte, danneggiate o trasferite per effetto della catastrofe del 9 ottobre 1963".
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AGGIORNAMENTO (10)
La L. 8 giugno 1978, n. 306 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modifiche ed integrazioni, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di L. 8.000.000 per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, di L. 10.000.000 per le ipotesi di cui al terzo comma e di L. 6.000.000 per le ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1 gennaio 1977, non abbiano ottenuto la emissione del decreto di concessione del contributo".
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AGGIORNAMENTO (11)
La L. 8 giugno 1978, n. 306, come modificata dalla L. 8 agosto 1980, n. 438 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, nell'ammontare risultante dalla elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, è ulteriormente elevato di lire 8 milioni per l'ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma e di lire 10 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 6 milioni per l'ipotesi di cui al sesto comma in favore dei proprietari che, alla data del 1 luglio 1977, non abbiano ottenuto l'emissione del decreto di concessione del contributo".
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AGGIORNAMENTO (12)
La L. 10 maggio 1983, n. 190 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il limite massimo dei contributi previsti dai commi primo, secondo, terzo, sesto e settimo dell'articolo 4 della legge 4 novembre 1963, n. 1457, come sostituito dall'articolo 6 della legge 31 maggio 1964, n. 357, e successive modificazioni ed integrazioni, modificato dall'articolo 2 della legge 19 dicembre 1973, n. 837, nell'ammontare risultante dall'elevazione disposta dall'articolo 2 della legge 8 giugno 1978, n. 306, successivamente modificato dall'articolo 1 della legge 8 agosto 1980, n. 438, è ulteriormente elevato di lire 16 milioni per le ipotesi di cui al primo, secondo e settimo comma, di lire 20 milioni per le ipotesi di cui al terzo comma e di lire 12 milioni per le ipotesi di cui al sesto comma, in favore dei proprietari che, alla data del 10 gennaio 1979, non abbiano ottenuta l'emissione del decreto di concessione del contributo".