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LEGGE 26 novembre 1973, n. 817

Estensione agli ospedali religiosi a cattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

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Testo in vigore dal:  12-1-1974
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Gli ospedali evangelici di Genova, Napoli, Torino, Pomaretto e Torre Pellice e l'ospedale israelitico di Roma, allorché siano in possesso del decreto ministeriale di cui all'articolo 129 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono eretti, a domanda dei competenti organi deliberanti, in enti ospedalieri con decreto del Presidente della regione, sentita la giunta regionale, entro tre mesi dalla domanda.