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LEGGE 26 novembre 1973, n. 817

Estensione agli ospedali religiosi a cattolici del trattamento e inquadramento previsto dalla legge 12 febbraio 1968, n. 132.

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Testo in vigore dal: 12-1-1974
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Gli  ospedali  evangelici  di  Genova,  Napoli, Torino, Pomaretto e
Torre  Pellice  e  l'ospedale israelitico di Roma, allorche' siano in
possesso del decreto ministeriale di cui all'articolo 129 del decreto
del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, sono eretti, a
domanda  dei  competenti  organi deliberanti, in enti ospedalieri con
decreto  del  Presidente  della regione, sentita la giunta regionale,
entro tre mesi dalla domanda.