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LEGGE 15 novembre 1973, n. 734

Concessione di un assegno perequativo ai dipendenti civili dello Stato e soppressione di indennità particolari.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/06/2014)
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Testo in vigore dal:  23-11-1977
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Art. 2



Dalla data di entrata in vigore della presente legge, al personale che fruisce dell'assegno perequativo pensionabile non potranno essere corrisposti indennità, compensi, premi, gettoni di presenza, soprassoldi, assegni ed emolumenti comunque denominati, a carico del bilancio dello Stato, di contabilità speciali o di gestioni fuori bilancio, per l'opera svolta quale dipendente dello Stato o in rappresentanza dell'Amministrazione statale, fatta eccezione del compenso per il lavoro straordinario debitamente autorizzato ed effettivamente reso, del trattamento di missione, delle indennità o degli assegni per il servizio all'estero, della indennità integrativa speciale, dell'aggiunta di famiglia, della tredicesima mensilità e degli altri specifici trattamenti previsti dalla presente legge.
Tutte le somme che in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge spettano al personale contemplato dall'articolo 1, primo comma, a titolo di indennità, compensi, premi, gettoni, soprassoldi, assegni, ed emolumenti comunque denominati dei quali è vietata la corresponsione ai sensi del precedente comma, sono versate, ove ciò non sia già disposto dalle norme vigenti o, trattandosi di spese a carico del bilancio dello Stato, la legge di approvazione non provveda direttamente alla soppressione o riduzione dei relativi stanziamenti, in conto entrate eventuali del Tesoro e, per il personale dell'amministrazione degli archivi notarili, al bilancio di questa ultima, secondo le modalità che verranno stabilite con decreto del Ministro del tesoro.
Sono del pari versate in conto entrate eventuali del Tesoro le quote delle somme divisibili spettanti al personale di cui al primo comma dell'articolo 1 ai sensi dell'articolo 21 del testo unico approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, e del relativo regolamento e l'importo della quota individuale dei proventi erogati nell'anno 1972 al personale non insegnante delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai sensi dell'articolo 133 del regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, sostituito con il regio decreto 17 maggio 1938, n. 998, e dell'articolo 49 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.
((3))

Nei casi in cui, anche per incarichi conferiti quali dipendenti statali presso enti o società, competano al personale emolumenti, compensi, gettoni o altri assegni comunque denominati non compresi tra quelli vietati dal primo comma del presente articolo, il trattamento economico accessorio complessivo, ivi compreso l'assegno perequativo pensionabile ed esclusi il compenso per lavoro straordinario a tempo o a cottimo, il trattamento di missione, l'indennità integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia, la tredicesima mensilità, le indennità previste dall'articolo 4 e gli assegni per servizio all'estero, fruito in ciascun anno dal personale cui compete l'assegno perequativo pensionabile, non può superare l'importo dell'indennità di funzione corrisposta nello stesso periodo al primo dirigente con stipendio iniziale. L'eventuale eccedenza riscossa in più deve essere versata direttamente dagli interessati al bilancio dello Stato in conto entrate eventuali del Tesoro. Qualora tale eccedenza sia dovuta anche parzialmente ad assegni ad personam previsti dalla presente legge la parte relativa a tali assegni resta all'interessato e sarà riassorbita con i successivi aumenti, a qualsiasi titolo, del trattamento economico. In ogni caso il predetto trattamento economico accessorio globale, aumentato dello stipendio, non può superare l'importo complessivo dello stipendio e dell'indennità di funzione del primo dirigente all'inizio della seconda classe.
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AGGIORNAMENTO (3)

La L. 25 ottobre 1977, n. 808 ha disposto (con l'art. 25) che "l'obbligo del versamento in conto entrate eventuali del Tesoro di cui all'articolo 2, terzo comma, della legge 15 novembre 1973, n. 734, deve intendersi riferito al solo esercizio finanziario 1973".