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LEGGE 6 giugno 1973, n. 314

Interpretazione autentica dell'articolo 1 della legge 24 luglio 1971, n. 556, recante norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72.

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Testo in vigore dal:  5-7-1973
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette Camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione una tantum prima del 16 marzo 1970.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 6 giugno 1973

LEONE ANDREOTTI - FERRI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA