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LEGGE 24 luglio 1971, n. 556

Norme integrative della legge 7 febbraio 1951, n. 72, concernente rivalutazione dei fondi amministrati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per il trattamento di quiescenza del personale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/06/1973)
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Testo in vigore dal:  5-7-1973
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


I dipendenti delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, collocati a riposo con liquidazione una tantum a norma della legge 7 febbraio 1951, n. 72, prima del 16 marzo 1970, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge possono presentare domanda alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che ha provveduto alla liquidazione predetta per ottenere la concessione di un assegno pensionistico vitalizio, nella misura indicata nell'articolo 2.
Nel caso di decesso del dipendente la domanda di cui al precedente comma può essere presentata dagli aventi diritto secondo le norme vigenti di riversibilità per le pensioni degli impiegati civili dello Stato.
((1))
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 6 giugno 1973, n. 314 ha disposto (con l'art. 1)che "Ai sensi ed agli effetti della legge 24 luglio 1971, n. 556, si considera dipendente della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura il personale dei ruoli delle suddette Camere, trasferito, a norma di legge, nei ruoli statali degli uffici provinciali dell'economia e collocato a riposo con liquidazione una tantum prima del 16 marzo 1970".