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LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

Interventi per la salvaguardia di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal:  27-12-2001
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Art. 3



Il piano comprensoriale stabilisce le direttive da osservare nel territorio del comprensorio per la formazione e l'adeguamento degli strumenti urbanistici.
Tali direttive riguardano:
a) lo sviluppo, l'impianto e la trasformazione degli insediamenti abitativi, produttivi e terziari;
b) le zone da riservare a speciali destinazioni e quelle da assoggettare a speciali vincoli o limitazioni, con particolare riferimento alle località di interesse paesistico, storico, archeologico, artistico, monumentale ed ambientale;
c) le limitazioni specificamente preordinate alla tutela dell'ambiente naturale, alla preservazione della unità ecologica e fisica della laguna, alla preservazione delle barene ed all'esclusione di ulteriori opere di imbonimento, alla prevenzione dell'inquinamento atmosferico ed idrico e, in particolare, al divieto di insediamenti industriali inquinanti, ed ai prelievi e smaltimenti delle acque sopra e sotto suolo;
d) l'apertura delle valli da pesca ai fini della libera espansione della marea;
e) il sistema delle infrastrutture e delle principali attrezzature pubbliche o di uso pubblico, comprese le opere portuali.
È consentito sino al
((31 dicembre 2004, e comunque fino al momento della effettiva disponibilità di acqua per il tramite di acquedotti rurali))
il prelievo delle acque di falda ad esclusivo uso irriguo nel litorale delle frazioni di Cavallino Treporti, di Punta Sabbioni e di Sant'Erasmo.