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LEGGE 16 aprile 1973, n. 171

Interventi per la salvaguardia di Venezia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 27/12/2003)
Testo in vigore dal: 23-5-1973
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  La  salvaguardia  di  Venezia  e  della  sua  laguna  e' dichiarata
problema di preminente interesse nazionale.
  La  Repubblica garantisce la salvaguardia dell'ambiente paesistico,
storico,  archeologico  ed  artistico della citta' di Venezia e della
sua  laguna, ne tutela l'equilibrio idraulico, ne preserva l'ambiente
dall'inquinamento   atmosferico  e  delle  acque  e  ne  assicura  la
vitalita'  socioeconomica  nel quadro dello sviluppo generale e dello
assetto territoriale della Regione.
  Al  perseguimento  delle  predette  finalita'  concorrono, ciascuno
nell'ambito delle proprie competenze, lo Stato, la Regione e gli Enti
locali.