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LEGGE 3 novembre 1971, n. 1068

Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Racconigi.

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Testo in vigore dal:  2-1-1972
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Al personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re di Casa Savoia, attualmente addetto presso la tenuta demaniale di Racconigi e trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione finanziaria, è riconosciuto, ai soli fini del trattamento di quiescenza, come servizio non di ruolo reso allo Stato, quello relativo al periodo che va dalla originaria assunzione presso la stessa amministrazione privata sino al 31 dicembre 1947, applicando all'uopo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.
Il contributo di riscatto del 18 per cento sarà calcolato sullo stipendio godono all'atto dell'inquadramento di detto personale nei ruoli dello Stato.