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LEGGE 3 novembre 1971, n. 1068

Provvedimenti a favore del personale addetto alla tenuta dell'ex castello reale di Racconigi.

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Testo in vigore dal: 2-1-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Al  personale proveniente dalla privata amministrazione degli ex re
di  Casa  Savoia,  attualmente  addetto presso la tenuta demaniale di
Racconigi  e  trasferito nei ruoli del personale dell'amministrazione
finanziaria,  e'  riconosciuto,  ai  soli  fini  del  trattamento  di
quiescenza,  come  servizio  non  di  ruolo  reso  allo Stato, quello
relativo  al  periodo  che  va  dalla originaria assunzione presso la
stessa  amministrazione  privata sino al 31 dicembre 1947, applicando
all'uopo le disposizioni di cui alla legge 26 maggio 1966, n. 372.
  Il  contributo  di  riscatto del 18 per cento sara' calcolato sullo
stipendio  godono  all'atto dell'inquadramento di detto personale nei
ruoli dello Stato.