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LEGGE 15 dicembre 1971, n. 1161

Modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti soggetti ad imposta di fabbricazione.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/10/1980)
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Testo in vigore dal:  31-12-1980
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Art. 20


L'articolo 8 del decreto-legge 11 ottobre 1949, n. 707, convertito, con modificazioni, nella legge 6 dicembre 1949, n. 870, sostituito con l'articolo 9 del decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, numero 1350, è così modificato:
"Nei casi di perdita o di distruzione di prodotti gravati da imposta di fabbricazione o dalla corrispondente sovrimposta di confine ed eventualmente da diritto erariale è accordato l'abbuono degli stessi tributi quando sia provato che la perdita o la distruzione dei prodotti è avvenuta per caso fortuito o per forza maggiore o comunque per fatti imputabili a titolo di colpa non grave a terzi od allo stesso soggetto passivo.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche nei confronti dei prodotti destinati ad usi per i quali è prevista l'esenzione o la riduzione dei tributi specificati nello stesso comma".
((2))
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L.31 ottobre 1980, n. 693, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 1980, n. 891, ha disposto (con l'art. 22-ter, comma 1) che la parola "perdita" prevista dal presente articolo va intesa nel significato di dispersione e non di sottrazione della disponibilità del prodotto.
Lo stesso D.L. ha inoltre disposto (con l'art. 22-ter, comma 2) che tale disposizione costituisce interpretazione autentica del presente articolo.