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LEGGE 29 novembre 1971, n. 1097

Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.

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Testo in vigore dal:  6-1-1972

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1



Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei Colli Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta topografica annessa alla presente legge, nonché nel territorio collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate l'apertura di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave e miniere in stato di inattività alla data del 1° ottobre 1970.
Nulla è innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie da sfruttare mediante perforazione di pozzi.