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LEGGE 29 novembre 1971, n. 1097

Norme per la tutela delle bellezze naturali ed ambientali e per le attività estrattive nel territorio dei Colli Euganei.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-1-1972
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Allo scopo di tutelare le bellezze naturali e ambientali dei  Colli
Euganei, nel territorio compreso entro i confini indicati nella carta
topografica annessa  alla  presente  legge,  nonche'  nel  territorio
collinare dei comuni di Este e di Monselice, sono vietate  l'apertura
di nuove cave o miniere e la ripresa di esercizio di cave  e  miniere
in stato di inattivita' alla data del 1° ottobre 1970. 
  Nulla e' innovato per quanto attiene alle concessioni minerarie  da
sfruttare mediante perforazione di pozzi.