LEGGE 22 ottobre 1971, n. 865

Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilita'; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847; ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/06/2011)
vigente al 08/06/2023
Testo in vigore dal: 26-11-2003
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 35. 
 
  Le disposizioni dell'articolo 10 della legge  18  aprile  1962,  n.
167, sono sostituite dalle norme di cui al presente articolo. 
  Le aree comprese nei piani approvati a norma della legge 18  aprile
1962, n. 167, sono espropriate dai comuni o dai loro consorzi. 
  Le aree  di  cui  al  precedente  comma,  salvo  quelle  cedute  in
proprieta' ai sensi  dell'undicesimo  comma  del  presente  articolo,
vanno a far parte del  patrimonio  indisponibile  del  comune  o  del
consorzio. 
  Su tali aree il  comune  o  il  consorzio  concede  il  diritto  di
superficie per la costruzione di case di tipo economico e popolare  e
dei relativi servizi urbani e sociali. 
  La concessione del diritto di superficie ad enti  pubblici  per  la
realizzazione di impianti e servizi pubblici e a tempo indeterminato;
in tutti gli altri casi ha una durata non inferiore ad anni 60 e  non
superiore ad anni 99. 
  L'istanza per ottenere la concessione e' diretta al  sindaco  o  al
presidente del consorzio. Tra piu' istanze  concorrenti  e'  data  la
preferenza a quelle presentate  da  enti  pubblici  istituzionalmente
operanti nel  settore  della  edilizia  economica  e  popolare  e  da
cooperative edilizie a proprieta' indivisa. 
  La   concessione   e'   deliberata   dal   consiglio   comunale   o
dall'assemblea  del  consorzio.  Con   la   stessa   delibera   viene
determinato il contenuto della convenzione da  stipularsi,  per  atto
pubblico, da trascriversi presso il competente ufficio  dei  registri
immobiliari, tra l'ente concedente ed il richiedente. 
  La convenzione deve prevedere: 
    a) il corrispettivo della concessione e le modalita' del relativo
versamento, determinati dalla delibera di cui al  settimo  comma  con
l'applicazione dei criteri previsti dal dodicesimo comma; 
    b) il corrispettivo delle opere di urbanizzazione da realizzare a
cura del comune o del consorzio, ovvero, qualora dette opere  vengano
eseguite a cura e spese  del  concessionario,  le  relative  garanzie
finanziarie, gli elementi progettuali delle opere da  eseguire  e  le
modalita' del controllo sulla loro esecuzione, nonche' i criteri e le
modalita' per il loro trasferimento ai comuni od ai consorzi; 
    c) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici  da
realizzare; 
    d) i termini di inizio e di ultimazione  degli  edifici  e  delle
opere di urbanizzazione; 
    e) i criteri per la determinazione e la revisione  periodica  dei
canoni di locazione, nonche' per  la  determinazione  del  prezzo  di
cessione degli alloggi, ove questa sia consentita; 
    f) le sanzioni a carico  del  concessionario  per  l'inosservanza
degli obblighi stabiliti nella  convenzione  ed  i  casi  di  maggior
gravita'  in  cui  tale  inosservanza  comporti  la  decadenza  dalla
concessione e la conseguente estinzione del diritto di superficie; 
    g) i criteri per la determinazione del corrispettivo in  caso  di
rinnovo della concessione, la cui durata non puo' essere superiore  a
quella prevista nell'atto originario. 
  Le disposizioni  del  precedente  comma  non  si  applicano  quando
l'oggetto della concessione sia  costituito  dalla  realizzazione  di
impianti e servizi pubblici ai sensi del quinto  comma  del  presente
articolo. 
  I comuni per i  quali  non  sia  intervenuta  la  dichiarazione  di
dissesto finanziario ed i loro consorzi possono,  nella  convenzione,
stabilire a favore degli enti, delle imprese di  costruzione  e  loro
consorzi  e  delle  cooperative  edilizie  e   loro   consorzi,   che
costruiscono alloggi da concedere in locazione  per  un  periodo  non
inferiore a quindici anni, condizioni particolari per quanto riguarda
il corrispettivo della concessione e gli oneri relativi alle opere di
urbanizzazione. 
  Le aree di cui al secondo comma, destinate alla costruzione di case
economiche e popolari, sono concesse in  diritto  di  superficie,  ai
sensi dei commi precedenti, o  cedute  in  proprieta'  a  cooperative
edilizie e loro consorzi, ad imprese di costruzione e  loro  consorzi
ed ai singoli, con preferenza per i proprietari espropriati ai  sensi
della presente legge sempre che questi abbiano i  requisiti  previsti
dalle vigenti disposizioni per l'assegnazione di alloggi di  edilizia
agevolata. (20) 
  I corrispettivi della concessione in superficie, di cui  all'ottavo
comma, lettera a), ed  i  prezzi  delle  aree  cedute  in  proprieta'
devono,  nel  loro  insieme,  assicurare  la  copertura  delle  spese
sostenute dal comune o dal consorzio per  l'acquisizione  delle  aree
comprese in ciascun piano approvato a norma  della  legge  18  aprile
1962,  n.  167;  i  corrispettivi  della  concessione  in  superficie
riferiti al metro cubo edificabile non possono essere superiori al 60
per cento dei prezzi di cessione riferiti allo stesso  volume  ed  il
loro  versamento  puo'  essere  dilazionato  in  un  massimo  di   15
annualita', di importo costante o crescente, ad un  tasso  annuo  non
superiore alla media mensile dei rendimenti lordi dei titoli pubblici
soggetti a tassazione (Rendistato) accertata dalla Banca d'Italia per
il secondo mese precedente a quello di stipulazione della convenzione
di  cui  al  settimo  comma.  Il   corrispettivo   delle   opere   di
urbanizzazione, sia per le aree concesse in superficie che per quelle
cedute in proprieta', e' determinato  in  misura  pari  al  costo  di
realizzazione in proporzione al volume edificabile entro il limite di
quanto dovuto ai  sensi  della  legge  28  gennaio  1977,  n.  10,  e
successive modificazioni. 
  Contestualmente all'atto della cessione della proprieta' dell'area,
tra il comune, o il consorzio, e il cessionario, viene stipulata  una
convenzione per atto pubblico, con l'osservanza delle disposizioni di
cui all'articolo 8, commi primo, quarto  e  quinto,  della  legge  28
gennaio 1977, n. 10, la quale,  oltre  a  quanto  stabilito  da  tali
disposizioni, deve prevedere: 
    a) gli elementi progettuali  degli  edifici  da  costruire  e  le
modalita' del controllo sulla loro costruzione; 
    b) le caratteristiche costruttive e tipologiche degli edifici  da
costruire; 
    c) i termini di inizio e di ultimazione degli edifici; 
    d) i casi nei quali l'inosservanza degli obblighi previsti  dalla
convenzione comporta la risoluzione dell'atto di cessione. 
  I criteri di cui alle lettere e) e g) e le  sanzioni  di  cui  alla
lettera f) dell'ottavo comma, nonche' i casi di cui alla  lettera  d)
del precedente comma dovranno essere preventivamente  deliberati  dal
consiglio comunale o dall'assemblea del consorzio e  dovranno  essere
gli stessi per tutte le convenzioni. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. 
  COMMA ABROGATO DALLA L. 17 FEBBRAIO 1992, N.179. 
  Chiunque  in  virtu'  del  possesso  dei  requisiti  richiesti  per
l'assegnazione di alloggio economico o  popolare  abbia  ottenuto  la
proprieta' dell'area e dell'alloggio su di essa costruito,  non  puo'
ottenere altro alloggio in proprieta' dalle amministrazioni  o  dagli
enti indicati nella  presente  legge  o  comunque  costruiti  con  il
contributo o con il concorso dello Stato a norma dell'articolo 17 del
decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2. 
  Qualora per un immobile oggetto di un intervento  di  recupero  sia
stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un  contributo
da  parte  dello  Stato  o  delle  regioni,  puo'  essere  attribuita
l'agevolazione per il recupero  stesso  soltanto  se,  alla  data  di
concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione
siano gia' esauriti. 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La L. 30 aprile 1999, n.136 ha disposto (con l'art. 7, comma 4) che
"La disposizione di cui all'undicesimo comma dell'articolo  35  della
legge 22 ottobre 1971, n. 865, come sostituito dall'articolo 3, comma
63, lettera c), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede  la
preferenza per i proprietari espropriati ai fini della concessione in
diritto di superficie o della cessione in proprieta' delle  aree,  si
interpreta nel senso che  tale  preferenza  spetta  ai  soggetti  che
abbiano la proprieta' ((o  che  abbiano  in  corso  le  procedure  di
acquisto  con  stipula  di  un  contratto  preliminare  di   acquisto
registrato e trascritto)) delle aree medesime alla data dell'adozione
da parte del comune dello strumento urbanistico  con  il  quale  tali
aree vengono destinate alla realizzazione di  programmi  di  edilizia
economica e popolare."