LEGGE 1 giugno 1971, n. 291

Provvedimenti per l'accelerazione di procedure in materia di opere pubbliche e in materia urbanistica e per la incentivazione dell'attivita' edilizia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/01/2003)
Testo in vigore dal: 4-6-1971
                               Art. 4.

  Salva  l'applicazione  obbligatoria, fino alla data di approvazione
dei piani regolatori generali e dei programmi di fabbricazione, delle
misure  di salvaguardia di cui alla legge 3 novembre 1952, n. 1902, e
successive  modificazioni  e  integrazioni,  le  limitazioni  di  cui
all'articolo  17,  primo, secondo e terzo comma, della legge 6 agosto
1967,  n. 765, non si applicano dalla data di presentazione del piano
regolatore  generale  o  del programma di fabbricazione all'autorita'
competente per l'approvazione.
  La eventuale restituzione al comune del piano regolatore generale o
del programma di fabbricazione deve essere motivata.
  Sempre   salva   l'applicazione   obbligatoria   delle   misure  di
salvaguardia,  la  disposizione  contenuta  nel  primo  comma  non si
applica  nei  comuni  inclusi  in  appositi  elenchi da approvare con
decreti  del  Ministro  per  i  lavori  pubblici,  di concerto con il
Ministro  per  l'interno,  entro  due  mesi  dalla data di entrata in
vigore della presente legge.