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LEGGE 3 maggio 1971, n. 320

Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

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Testo in vigore dal:  1-1-1972

Art. 4


Ai fini dell'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 69 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, il titolo conseguente al superamento del corso superiore di polizia tributaria e quello conseguente al superamento del corso superiore di Stato maggiore sono considerati eguali.
L'ammissione alla frequenza di uno dei due corsi previsti nella tabella n. 2 allegata, anche se verificatasi precedentemente alla entrata in vigore della presente legge, esclude la possibilità dell'ammissione alla frequenza dell'altro corso.