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LEGGE 3 maggio 1971, n. 320

Modifiche alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, sull'avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza.

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  • Allegati
Testo in vigore dal: 1-1-1972
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  L'articolo  5  della  legge  24  ottobre  1966,  n.  887,  e' cosi'
sostituito:
  "I  maggiori  ed  i  capitani  sono  ammessi a frequentare il corso
superiore di polizia tributaria, della durata di due anni accademici,
nel  numero  stabilito  dal Ministro per le finanze, subordinatamente
all'esito  favorevole  di  un  esame  e nell'ordine della graduatoria
compilata  in  base  alle  risultanze  dello  stesso.  Possono essere
ammessi all'esame i maggiori ed i capitani che ne facciano domanda.
  I  capitani  devono aver compiuto, alla data in cui vengono indetti
gli  esami,  il periodo di comando richiesto ai fini dell'avanzamento
dalla  tabella  n.  1  allegata  alla  presente legge e devono essere
compresi,  alla  data  anzidetta,  nel  primo terzo dell'organico del
grado.
  Sulle  domande  di  ammissione  agli  esami  di cui sopra esprimono
parere  i superiori gerarchici, fino al comandante di Corpo, e decide
la  commissione  ordinaria di avanzamento, tenuto conto dei requisiti
complessivi  e  dei  precedenti  di  carriera  e  di  servizio  degli
ufficiali.
  I  capitani  ammessi  al corso superiore di polizia tributaria sono
dispensati   dall'obbligo   della   frequenza   del  corso  superiore
d'istituto;  essi  possono essere valutati per l'avanzamento anche se
non abbiano frequentato detto corso.
  Gli   esami   previsti   dal   presente  articolo  vengono  indetti
annualmente, alla data del 1 gennaio, con decreti del Ministro per le
finanze".