LEGGE 11 maggio 1970, n. 290

Riapertura e proroga del termine stabilito dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, numero 518, per la presentazione di proposte al valor militare per i caduti, i comuni e le province.

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Testo in vigore dal: 7-6-1970
    La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno 
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              PROMULGA 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1. 
 
  Il termine  stabilito  dall'articolo  12  del  decreto  legislativo
luogotenenziale 21 agosto 1945, n.  518,  e'  prorogato  fino  al  31
dicembre 1970 per la presentazione di proposte al valor militare  per
i caduti, i comuni e le province. 
  Le proposte con le relative documentazioni dovranno essere  inviate
alla commissione unica nazionale di primo grado  per  la  concessione
delle qualifiche dei partigiani e delle decorazioni al valor militare
- Ministero della difesa -, istituita con la  legge  28  marzo  1968,
numero 341.