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LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1035

Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621.

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Testo in vigore dal:  7-1-1971
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621, con esclusione della disposizione contemplata dal secondo comma dell'articolo 18.
Ai fini del comma precedente i prezzi dei contrassegni di Stato indicati dall'articolo 14 del precitato decreto si intendono riferiti ai recipienti contenenti acquaviti ottenute dai cereali e dalla canna; l'imposta erariale di consumo per le banane fresche prevista dal primo comma dell'articolo 18 si intende fissata in lire 110 per chilogrammo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 dicembre 1970

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Visto, il Guardasigilli: REALE