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LEGGE 18 dicembre 1970, n. 1035

Disciplina dei rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 27 agosto 1970, n. 621.

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Testo in vigore dal: 7-1-1971
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato;

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                           Articolo unico

  Sono validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia
i rapporti giuridici, compresi quelli tributari, sorti sulla base del
decreto-legge   27   agosto   1970,  n.  621,  con  esclusione  della
disposizione contemplata dal secondo comma dell'articolo 18.
  Ai  fini  del  comma  precedente i prezzi dei contrassegni di Stato
indicati dall'articolo 14 del precitato decreto si intendono riferiti
ai  recipienti  contenenti  acquaviti  ottenute  dai  cereali e dalla
canna;  l'imposta  erariale di consumo per le banane fresche prevista
dal  primo  comma dell'articolo 18 si intende fissata in lire 110 per
chilogrammo.

  La  presente  legge,  munita del sigillo dello Stato, sara' inserta
nella  Raccolta  ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.

  Data a Roma, addi' 18 dicembre 1970

                               SARAGAT

                                                    COLOMBO - REALE -
                                                    FERRARI AGGRADI -
                                                                PRETI

Visto, il Guardasigilli: REALE