LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2022)
Testo in vigore dal: 1-8-1991
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 35.
                       (Campo di applicazione)

  Per  le  imprese  industriali  e  commerciali,  le disposizioni del
titolo  III,  ad  eccezione  del  primo comma dell'articolo 27, della
presente  legge  si applicano a ciascuna sede, stabilimento, filiale,
ufficio o reparto autonomo che occupa piu' di quindici dipendenti. Le
stesse  disposizioni  si applicano alle imprese agricole che occupano
piu' di cinque dipendenti.
  Le  norme suddette si applicano, altresi', alle imprese industriali
e  commerciali  che  nell'ambito dello stesso comune occupano piu' di
quindici  dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito
territoriale  occupano  piu'  di  cinque dipendenti anche se ciascuna
unita'  produttiva,  singolarmente  considerata,  non  raggiunge tali
limiti.
  Ferme  restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e
17,  i  contratti  collettivi  di  lavoro  provvedono  ad applicare i
principi  di  cui alla presente legge alle imprese di navigazione per
il personale navigante. (7) (11) ((12))
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AGGIORNAMENTO (7)
  La  Corte  Costituzionale, con sentenza del 26 marzo-3 aprile 1987,
n.  96  (in  G.U.  1a  s.s.  08/04/1987,  n.  15),  ha dichiarato "la
illegittimita'  costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20
maggio 1970, n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei
lavoratori  e  dell'attivita'  sindacale nei luoghi di lavoro e norme
sul  collocamento),  nella  parte  in  cui  non  prevede  la  diretta
applicabilita'  al predetto personale anche dell'art. 18 della stessa
legge".
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AGGIORNAMENTO (11)
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 17-31 gennaio 1991, n. 41
(in  G.U. 1a s.s. 06/02/1991, n. 6), ha dichiarato "la illegittimita'
costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della legge 20 maggio 1970,
n. 300 (Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori e
dell'attivita'  sindacale  nei  luoghi di lavoro), nella parte in cui
non  prevede  la  diretta  applicabilita' al predetto personale anche
dell'art.  18  della  stessa legge, come modificato dall'art. 1 della
legge   11   maggio   1990,  n.  108  (Disciplina  dei  licenziamenti
individuali)".
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AGGIORNAMENTO (12)
  La Corte Costituzionale, con sentenza del 11-23 luglio 1991, n. 364
(in  G.U. 1a s.s. 31/07/1991, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 35, terzo comma, della l. 20 maggio 1970, n.
300  (Norme  sulla  tutela  della liberta' e dignita' dei lavoratori)
nella parte in cui non prevede la diretta applicabilita' al personale
navigante delle "imprese di navigazione" dei commi 1, 2 e 3 dell'art.
7 della medesima legge".