LEGGE 20 maggio 1970, n. 300

Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale e dell'attivita' sindacale, nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/2022)
Testo in vigore dal: 11-6-1970
                              Art. 12.
                       (Istituti di patronato)

  Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal
Ministero  del  lavoro  e della previdenza sociale, per l'adempimento
dei  compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato  29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano
di  parita',  la  loro attivita' all'interno dell'azienda, secondo le
modalita' da stabilirsi con accordi aziendali.