LEGGE 16 maggio 1970, n. 281

Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/08/2014)
Testo in vigore dal: 6-6-1970
                               Art. 7.
            Attribuzione del gettito di tributi erariali.

  Fino  all'attuazione  della  riforma  tributaria,  il gettito delle
imposte  erariali  sul reddito dominicale e agrario dei terreni e sul
reddito  dei  fabbricati  attribuito  a  ciascuna  Regione  e' quello
relativo   agli   immobili   situati  nel  rispettivo  territorio.  I
ricevitori  provinciali  ne  effettuano  il  versamento  nei  termini
stabiliti dalla legge per il versamento di detti tributi erariali.
  Restano  a carico della Regione i rimborsi effettuati per qualsiasi
causa.
  A  decorrere  dalla data di cui all'ultimo comma dell'articolo 16 e
fino al 31 dicembre dell'anno successivo, il gettito delle imposte di
cui  al  primo  comma,  o di quella ad esse corrispondente in base ai
provvedimenti  di  attuazione della riforma tributaria, e' attribuito
alle Regioni nella misura del 50 per cento.