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LEGGE 26 novembre 1969, n. 936

Integrazione dello stanziamento di cui alle leggi 25 aprile 1957, n. 309 e 4 febbraio 1967, n. 27, per la costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.

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Testo in vigore dal:  2-1-1970
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'autorizzazione di spesa prevista dalle leggi 25 aprile 1957, n. 309, e 4 febbraio 1967, n. 27, per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, è aumentata di lire 6 miliardi.