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LEGGE 4 febbraio 1967, n. 27

Integrazione dello stanziamento di cui alla legge 25 aprile 1957, n. 309, relativa alla costruzione della nuova sede degli uffici giudiziari di Roma.

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Testo in vigore dal:  11-3-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge 25 aprile 1957, n. 309, per quanto concerne i nuovi edifici giudiziari di Roma, è aumentata di lire 2 miliardi, per la prosecuzione dei lavori in corso e per opere accessorie.