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LEGGE 7 novembre 1969, n. 909

Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.

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Testo in vigore dal:  28-12-1969
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.