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LEGGE 7 novembre 1969, n. 909

Ratifica ed esecuzione del protocollo per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio d'oliva del 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.

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Testo in vigore dal: 28-12-1969
    La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della Repubblica hanno
approvato:

                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

                              PROMULGA

la seguente legge:
                               Art. 1.

  Il  Presidente  della  Repubblica  e'  autorizzato  a ratificare il
protocollo  per la riconduzione dell'Accordo internazionale sull'olio
d'oliva 1963 adottato a Ginevra il 30 marzo 1967.