LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 1-5-1969
                              Art. 68.

  Le  disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 10 del regio
decreto-legge  14 aprile 1939, n. 636, non si applicano nei confronti
dei ciechi che esercitano una attivita' lavorativa.
  Le   pensioni   revocate   ai  sensi  della  norma  precitata  sono
ripristinate  con  decorrenza  dalla  data di entrata in vigore della
presente legge.