stai visualizzando l'atto

REGIO DECRETO-LEGGE 14 aprile 1939, n. 636

((Modificazioni delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia, per la tubercolosi e per la disoccupazione involontaria e sostituzione dell'assicurazione per la maternità con l'assicurazione obbligatoria per la nuzialità e la natalità)).(039U0636)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/05/1939.
Regio Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 6 luglio 1939, n. 1272 (in G.U. 07/09/1939, n. 209).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2007)
Testo in vigore dal:  1-3-1988
aggiornamenti all'articolo

Art. 10



Si considera invalido l'assicurato la cui capacità di guadagno, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, sia ridotta in modo permanente, a causa di infermità o difetto fisico o mentale, a meno di un terzo.(24)

La pensione di invalidità è soppressa quando la capacità di guadagno del pensionato cessi di essere inferiore ai limiti indicati al primo comma.

Resta ferma la disposizione del terzo comma dell'art. 61 del R. decreto-legge 4 ottobre 1933-XIII, n. 1827.

La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciascun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestata con dichiarazione dello stesso titolare della azienda. I periodi di godimento della pensione sospesa, scoperti di contribuzione obbligatoria, volontaria o figurativa, non sono considerati agli effetti dei requisiti contributivi e assicurativi per l'autorizzazione della prosecuzione volontaria dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti. La corresponsione della pensione di invalidità sospesa ai sensi del presente comma è ripristinata per i periodi in cui non si verificano le condizioni di reddito che determinano la sospensione stessa e comunque al raggiungimento dell'età prevista per il pensionamento di vecchiaia dai rispettivi ordinamenti.

Per l'accertamento del reddito di cui al precedente comma, gli interessati debbono presentare all'Istituto nazionale della previdenza sociale, con le modalità da questo indicate, la dichiarazione di cui all'articolo 24 della legge 13 aprile 1977, n. 114.

Il datore di lavoro che ha alle proprie dipendenze o che assume pensionati di invalidità è tenuto a darne notizia all'Istituto nazionale della previdenza sociale, indicando l'importo della retribuzione corrisposta, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, o, se assunti successivamente, dalla data di assunzione. In caso di mancata comunicazione o di comunicazione infedele di dati, il datore di lavoro è tenuto al pagamento di una sanzione amministrativa di lire un milione per ogni dipendente cui si riferisce l'inadempienza, salvo che il fatto costituisca reato.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo il lavoratore è tenuto a dichiarare per iscritto al datore di lavoro la sua qualità di pensionato di invalidità. In caso di omissione, il lavoratore è tenuto a versare allo Istituto nazionale della previdenza sociale una somma pari al doppio di quella indebitamente percepita, il cui provento è devoluto alla gestione pensionistica di pertinenza".

I ratei di pensione indebitamente percepiti dal 1 gennaio di ciascun anno sono recuperati in sede di ripristino della prestazione.
Il recupero avviene anche in deroga ai limiti posti dalla normativa vigente.
((27))
---------------
AGGIORNAMENTO (22a)

La Corte Costituzionale con sentenza 28 giugno- 6 luglio 1971, n. 160 (in G.U. 1a s.s. 14/07/1971, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 10, primo comma, del decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 (Modificazione delle disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie per l'invalidità e la vecchiaia), convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, nella parte espressa con le parole: "a meno di un terzo del suo guadagno normale, per gli operai, o", e con le parole finali del comma: "per gli impiegati".
---------------
AGGIORNAMENTO (24)

La L. 3 giugno 1975, n. 160 ha disposto (con l'art. 24, comma 2) che "Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di revisione di pensioni di invalidità aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge".
---------------
AGGIORNAMENTO (27)

Il D.L. 30 dicembre 1987, n. 536, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1988, n. 48 nel modificare il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 (in G.U. 11/11/1983, n.310) ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, commi 9 e 15) che "9. I datori di lavoro che abbiano tardivamente effettuato all'Istituto nazionale della previdenza sociale la comunicazione prevista dall'articolo 8, comma 1, terzo capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, o che la effettuino entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono esonerati dall'obbligazione per la sanzione amministrativa prevista dal presente articolo."
[...]
"15. Le sanzioni previste dall'articolo 26, penultimo comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, dagli articoli 6, comma 11-ter, e 8, comma 1, quarto capoverso, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, dall'articolo 40 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, non si applicano a coloro che abbiano denunciato o denuncino la percezione non dovuta della pensione sociale, dell'integrazione al trattamento minimo, della pensione di invalidità, ovvero le omissioni di cui al predetto articolo 40, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Le stesse disposizioni si applicano anche nei casi di omissioni accertate entro il termine medesimo".