LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal: 3-5-1974
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 51.

  Agli   impiegati  gia'  esclusi  dall'obbligo  delle  assicurazioni
sociali  per  effetto  degli  articoli  2  del decreto legislativo 27
ottobre  1922,  n.  1479, 38, n. 1, del regio decreto-legge 4 ottobre
1935, n. 1827, e 5 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, e'
data  facolta'  di  provvedere al riscatto dei periodi per i quali ha
operato   tale  esclusione,  compresi  tra  la  data  di  istituzione
dell'assicurazione obbligatoria per la invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  e il 1 settembre 1950, con le norme e le modalita' di cui
all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, con la riduzione
del  50 per cento dell'onere dalla legge stessa previsto a carico del
richiedente.
  La  facolta'  di  riscatto,  da  esercitarsi  nei modi previsti dal
citato  articolo  13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' estesa a
tutti  i  cittadini  italiani che abbiano prestato lavoro subordinato
all'estero,  nel  territorio  libico o delle ex colonie italiane, non
coperto  da  assicurazione  sociale  riconosciuta  dalla legislazione
italiana. ((5))
  Le  disposizioni  di  cui  alla  legge 1 febbraio 1962, n. 35, gia'
prorogate  con  la  legge  17  marzo  1965,  n.  179,  riguardanti il
riconoscimento,  a favore dei lavoratori della Venezia Giulia e della
Venezia  Tridentina, dell'opera prestata prima dell'entrata in vigore
del   regio   decreto-legge  29  novembre  1925,  n.  2146,  ai  fini
dell'assicurazione  obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i
superstiti  e  dei  fondi  speciali  di  previdenza sostitutivi della
medesima,  sono  richiamate  in  vigore per un anno dalla data da cui
avra' effetto la presente legge.
  Ai  soli  fini  del  requisito  di  almeno un anno di contribuzione
nell'ultimo quinquennio previsto dall'articolo 5 della legge 4 aprile
1952,  n.  218, per l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria dei
versamenti  contributivi  e  dall'articolo 9, n. 2, lettera b), sub 2
della  legge  medesima,  per il conseguimento della pensione da parte
dell'assicurato invalido e dei superstiti di assicurato, i contributi
di  riscatto di cui al comma precedente si considerano versati per il
periodo immediatamente anteriore all'entrata in vigore della presente
legge.
  Per  l'esercizio  della  facolta'  prevista  dal  terzo  comma  del
presente  articolo,  l'interessato  e' tenuto ad esibire all'istituto
nazionale della previdenza sociale, a corredo della domanda, apposita
dichiarazione  sostitutiva  di atto notorio nonche' la certificazione
del  luogo  di  residenza  all'epoca  di  svolgimento  dell'attivita'
lavorativa.
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AGGIORNAMENTO (5)
  Il  D.L. 2 marzo 1974, n. 30, convertito con modificazioni dalla L.
16  aprile  1974,  n.  114 ha disposto (con l'art. 2-octies) che "Nei
casi  previsti dall'articolo 51, secondo comma, della legge 30 aprile
1969,  n.  153, l'onere del riscatto, determinato con le modalita' di
cui  all'articolo  13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, e' ridotto
del cinquanta per cento".