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LEGGE 30 aprile 1969, n. 153

Revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/06/2008)
Testo in vigore dal:  1-5-1969

Art. 46


A decorrere dal 1 gennaio 1970 le quote di maggiorazione delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, di cui allo articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, spettano per dodici mesi all'anno nella misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria e possono essere erogate al pensionato anche con separati pagamenti.
Per le pensioni liquidate con decorrenza dal 1 gennaio 1969 le quote di maggiorazione predette non possono superare la misura degli assegni familiari corrisposti ai lavoratori dell'industria.
I titolari di pensione con decorrenza anteriore al 1 gennaio 1969, i quali fruiscano di quote di maggiorazione per carichi di famiglia di importo più elevato, mantengono il maggiore trattamento fine a totale assorbimento della parte eccedente la misura stabilita al comma precedente in occasione di miglioramenti della misura delle pensioni o delle quote di maggiorazione a cominciare dai miglioramenti derivanti dalla presente legge.