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LEGGE 28 marzo 1968, n. 341

Riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani e per l'esame delle proposte di decorazioni al valor militare.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/01/1975)
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Testo in vigore dal:  19-1-1975
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Art. 6


A favore degli ex combattenti, categorie assimilate e patrioti, iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia, o a forme di previdenza sostitutive di essa, soltanto dopo la fine dell'ultimo conflitto, e consentito il riscatto - con onere a carico degli interessati - dei periodi di chiamata alle armi, richiamo, trattenimento in servizio, o dei periodi riconosciuti di partigiano o di patriota, con applicazione delle norme e con i criteri in vigore all'epoca cui il riscatto si riferisce.
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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 21 dicembre 1974, n. 702 ha disposto (con l'art. 2) che "La facoltà di riscatto prevista dall'articolo 6 della legge 28 marzo 1968, n. 341, è estesa ai deportati ed agli internati civili e militari iscritti all'assicurazione obbligatoria di invalidità e vecchiaia o a forme di previdenza sostitutive di essa, per i periodi di internamento nei campi di concentramento alleati, nemici o neutrali, durante il periodo bellico 1940-46".