LEGGE 12 marzo 1968, n. 334

Norme per l'accertamento dei lavoratori agricoli aventi diritto alle prestazioni previdenziali e per l'accertamento dei contributi unificati in agricoltura.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/07/1976)
Testo in vigore dal: 11-4-1968
                               Art. 8.

  I compartecipanti familiari ed i piccoli coloni sono equiparati, ai
fini dei contributi e delle prestazioni previdenziali, ai giornalieri
di campagna.
  I lavoratori agricoli che siano iscritti negli elenchi speciali dei
giornalieri  di campagna per meno di 51 giornate annue e che svolgano
anche  attivita' di coltivatore diretto per la conduzione di fondi il
cui  fabbisogno  di  giornate  sia inferiore a quello minimo previsto
dalla  legge 9 gennaio 1963, n. 9, per l'iscrizione negli elenchi dei
coltivatori  diretti,  possono  integrare  le  giornate di iscrizione
negli elenchi dei giornalieri di campagna fino alla concorrenza di 51
giornate annue.
  I  contributi  per le giornate portate ad integrazione di quelle di
giornaliero di campagna sono a carico del lavoratore interessato. Non
si applica a tale contributo la norma di cui all'articolo 15, secondo
comma, del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.
  Per  avvalersi della facolta' di cui al precedente secondo comma, i
lavoratori   interessati   debbono  presentare  domanda  motivata  al
servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi
unificati  in  agricoltura entro il 31 gennaio dell'anno successivo a
quello di competenza.