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LEGGE 29 maggio 1967, n. 402

Ordinamento della professione degli agenti di cambio.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/03/1998)
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Testo in vigore dal:  1-7-1998
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Art. 3


Sarà costituito un Ordine professionale, retto da un Consiglio, per ognuna delle Borse valori di Milano, Roma, Torino e Genova; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Napoli e Palermo, avente sede presso la Borsa valori di Napoli; un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Firenze e Bologna, avente sede presso la Borsa valori di Firenze e un Ordine professionale unico, retto da un Consiglio, per le Borse valori di Trieste e Venezia, avente sede presso la Borsa valori di Trieste.
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 201, comma 1) che "Sono sciolti, a cura del Consiglio Nazionale degli Ordini degli agenti di cambio, gli Ordini professionali previsti dall'articolo 3 della legge 29 maggio 1967, n. 402, a eccezione degli Ordini professionali di Milano e di Roma".