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LEGGE 29 maggio 1967, n. 369

Assistenza di malattia ai titolari di pensione delle categorie dei coloni, mezzadri e coltivatori diretti nonchè ai lavoratori disoccupati e agli operai sospesi dal lavoro.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 26/10/1970)
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Testo in vigore dal:  14-6-1967
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1


L'assistenza di malattia è estesa ai titolari di pensioni derivanti dall'assicurazione per l'invalidità e vecchiaia di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, e 9 gennaio 1963, n. 9, semprechè l'assistenza stessa non spetti per altro titolo in virtù di assicurazione obbligatoria propria o di altri membri della famiglia e ferma restando la facoltà di opzione prevista dalla legge 26 luglio 1965, n. 975.
L'assistenza è dovuta ai titolari di pensione di cui al precedente comma ed ai rispettivi familiari conviventi ed a carico indicati all'articolo 1, comma secondo, della legge 4 agosto 1955, n. 692, secondo le norme, limiti e modalità, previsti da quest'ultima legge e sue successive modificazioni e integrazioni, per la categoria dei coloni e mezzadri, e, secondo le norme, limiti e modalità previsti dalla legge 22 novembre 1954, n. 1136, per la categoria dei coltivatori diretti. Anche ai titolari di pensione di quest'ultima categoria l'assistenza è dovuta senza limiti di durata nei casi di malattie specifiche della vecchiaia indicate nell'apposito elenco compilato a cura del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ai sensi dell'articolo 3 della legge 4 agosto 1955, n. 692.