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LEGGE 22 luglio 1966, n. 613

Estensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti agli esercenti attività commerciali ed ai loro familiari coadiutori e coordinamento degli ordinamenti pensionistici per i lavoratori autonomi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/1998)
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Testo in vigore dal:  28-3-1989
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Art. 5


È istituita presso l'istituto nazionale della previdenza sociale una Gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali con il compito di provvedere al trattamento di previdenza previsto dalla presente legge.
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 9 marzo 1989, n. 88 ha disposto (con l'art. 34 comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1989, la gestione speciale per l'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti degli esercenti attività commerciali di cui all'articolo 5 della legge 22 luglio 1966, n. 613, assume la denominazione di "Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali.""