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LEGGE 26 maggio 1965, n. 590

Disposizioni per lo sviluppo della proprietà coltivatrice.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 15/07/2022)
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Testo in vigore dal:  12-11-1983
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Art. 26


Il beneficio della concessione dei mutui e dei prestiti di cui al titolo 1 esclude, per gli stessi acquisti, ogni altra provvidenza creditizia o contributiva prevista dalle vigenti disposizioni in materia.
Il tasso di interesse dei mutui per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina stabilito dal quarto comma dell'articolo 27 della legge 2 giugno 1961, n. 454, è ridotto all'1 per cento, per gli acquisti effettuati dopo l'entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni e le agevolazioni tributarie per la formazione e l'arrotondamento della proprietà contadina, richiamate e contenute nella legge 2 giugno 1961, n. 454, sono prorogate sino al 30 giugno 1983.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L. 11 novembre 1983, n. 638 ha disposto (con l'art. 25, comma 17) che "Il termine di cui al terzo comma dell'articolo 26 della legge 26 maggio 1965, n. 590, è differito al 30 giugno 1988".