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LEGGE 3 febbraio 1963, n. 69

Ordinamento della professione di giornalista.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/05/2017)
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Testo in vigore dal:  15-11-2016
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Art. 45

(( (Esercizio della professione). ))
((
1. Nessuno può assumere il titolo né esercitare la professione di giornalista, se non è iscritto nell'elenco dei professionisti ovvero in quello dei pubblicisti dell'albo istituito presso l'Ordine regionale o interregionale competente. La violazione della disposizione del primo periodo è punita a norma degli articoli 348 e 498 del codice penale, ove il fatto non costituisca un reato più grave
))
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AGGIORNAMENTO (3)

La Corte costituzionale con sentenza 21 - 23 marzo 1968 n. 11 (in G.U. 1a s.s. 30/3/1968, n. 84) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 della legge 3 febbraio 1963, n. 69, relativa all'ordinamento della professione giornalistica, limitatamente alla sua applicabilità allo straniero al quale sia impedito nel paese di appartenenza l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana".